Quale giustizia per le vittime dei crimini nazisti?

15 April 2002

Quale giustizia per le vittime dei crimini nazisti? – I giudici si affidano alla ricerca scientifica per condannare i criminali di guerra nazisti. Processo Engel, prova a carico la Storia

di Giovanni De Luna
La Stampa, 2/4/2002


Tra il 1943 e il 1945 la furia dei nazisti contro i civili italiani fece registrare oltre 400 episodi di uccisioni collettive (con un minimo di 8 morti): alla fine, la somma fu di circa 15.000 vittime. Mai, mai nella nostra storia una simile violenza si è abbattuta contro gli italiani all’interno dei nostri confini. Anche i «ragazzi di Salò» furono coinvolti e la loro complicità alimenta un ricordo lacerante che resiste a ogni tentativo di «pacificazione».

Il terrore scatenato dall’esercito tedesco contro i civili italiani rappresenta un fenomeno unico per tre ragioni: l’imponenza delle cifre delle vittime; la partecipazione attiva di altri italiani; il fatto che tutti quegli episodi si siano configurati non genericamente come azioni di guerra ma come crimini in violazione alle leggi vigenti e alle convenzioni internazionali. Dei 400 casi di stragi accertate, solo una decina diedero luogo a un processo, con condanne esemplari come quelle inflitte a Herbert Kappler per le Fosse Ardeatine e Walter Reder per Marzabotto.

Per il resto, tutti i procedimenti furono insabbiati e le 15.000 vittime non ebbero giustizia. Fu una ferita della memoria che a lungo ha pesato sulla possibilità di costruire una visione solidale della tragedia della guerra civile: le vittime possono anche perdonare i carnefici, possono anche comprenderne le ragioni, a patto però che i carnefici paghino le loro colpe, riconoscano i propri torti e che la giustizia sottragga il contenzioso tra torti e ragioni alle faide e ai rancori privati. Per quelle stragi non andò così; nel dopoguerra, la Procura generale presso il Tribunale supremo militare si adoperò per insabbiare e occultare i fascicoli processuali, garantendo ai colpevoli una totale impunità.

C’era la guerra fredda, l’anticomunismo scalzava l’antifascismo. Gli ex criminali nazisti erano diventati preziosi alleati dell’Occidente. Solo nel 1994, a Roma, in uno sgabuzzino di Palazzo Cesi, sede degli uffici giudiziari militari, fu trovato un armadio con 695 fascicoli sui crimini di guerra commessi dall’occupante tedesco. L’armadio era rivolto con le ante verso il muro, quasi una grottesca testimonianza della «cattiva coscienza» di chi nei suoi scaffali aveva sepolto la sete di giustizia delle vittime e una pagina tragicamente decisiva della nostra storia. La vicenda dei fascicoli è stata raccontata in un bel libro di Mimmo Franzinelli: Le stragi nascoste. L’armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti, 1943-1945 (Mondadori).

Da ricordare anche il convegno genovese «Diritti umani e ragion di stato» (19 novembre ’99). Tra il 1994 e il 1996 i singoli fascicoli casualmente ritrovati furono inoltrati alle procure militari competenti. Cominciò così una tardiva stagione di processi.

Su quello nei confronti del tenente colonnello SS Siegfried Engel, per le stragi della Benedicta (100 vittime), del Turchino (59 patrioti prelevati dal carcere di Marassi e fucilati), di Portofino (21 vittime), di Cravasco (20 vittime) disponiamo ora di un libro illuminante e documentatissimo: Quale giustizia per le vittime dei crimini nazisti? (che l’editore Giappichelli manda in libreria a metà aprile). L’autore è Pierpaolo Rivello, procuratore militare di Torino, che si è assunto il compito difficilissimo di avviare un procedimento giudiziario a oltre mezzo secolo di distanza dai fatti.

È di questi giorni la notizia che Engel è stato rinviato a giudizio dalla Procura di Amburgo per una strage a Genova. Non era facile, giudicare a tanta distanza dai fatti, con imputati vecchissimi e cadenti, con uno spirito del tempo cambiato radicalmente. Una giustizia così tardiva ha il sapore amaro della vendetta e resta una beffa per le vittime.

Rivello espone senza reticenze tutti i problemi procedurali («si doveva mettere in conto la difficoltà di rinvenire testimoni oculari») e morali che ha dovuto affrontare nel suo lavoro, rivendicando, alla fine, l’analogia con il lavoro dello storico: «Quando i fatti sono avvenuti ad una così grande distanza di tempo appare necessario sfruttare tutte le possibili tecniche d’indagine, mescolando le diverse prospettive, onde pervenire ad una ricerca veramente fruttuosa».

Perciò cita imponenti ricerche in vari archivi (Public Record Office di Londra, Bundesarchiv di Berlino, Bundesarchiv-Militararchiv di Friburgo) decisive per ottenere sentenze di condanna. Per sanare l’anomalia di un processo così fuori dal tempo, il giudice si è dunque fatto storico, chiedendo alla storia «scienza del tempo» di aiutarlo a ricucire gli strappi che altri giudici in altre epoche hanno inferto alla memoria collettiva.

Non è la prima volta che la figura dello storico viene accostata a quella del giudice. Per Marc Bloch, ad esempio, fu importantissimo l’essere stato, nella sua giovinezza, spettatore attento e partecipe dell’affare Dreyfus; ne fu stimolata la sua costante preoccupazione per la contraffazione e l’errore, l’attenzione per i falsi e per i plagi, la considerazione per lo storico come di un giudice che interroga «testimoni» (i documenti).

Questa volta, con il libro di Rivello, è un giudice a insistere sull’analogia tra i due mestieri, rivendicando l’efficacia della scelta di affiancare la ricerca storica alle procedure processuali. È un altro straripamento di un potere giudiziario che, dopo aver invaso gli spazi della politica, minaccia anche i territori della memoria e della storia del nostro paese? Non è così. È vero: sia il giudice che lo storico lavorano sulla base di produzione di prove, di ricostruzione di avvenimenti, utilizzando tracce, indizi, tentando di avvicinarsi alla realtà di ciò che è accaduto. Su queste analogie ha richiamato l’attenzione Carlo Ginzburg.

Le somiglianze, però, finiscono qui: i giudici emettono sentenze, gli storici no; i giudici si occupano soltanto di eventi che implicano responsabilità individuali, gli storici non conoscono questa limitazione. Per il giudice le prove devono solo giustificare una sentenza; i personaggi che affiorano dalle sue carte sono descritti in modo funzionale alla coerenza interna, logico-giuridica, del documento che chiude il processo. Lo storico deve invece dar vita a quei personaggi non solo per rendere coerenti il suo racconto e la sua interpretazione dei fatti, ma anche per comunicare, per trasmettere sapere storico: è quindi obbligato a dar loro spessore e consistenza, estraendoli dall’oceano burocratico in cui le carte processuali li hanno sprofondati.

Questo è il paradosso per cui un vero storico non sarà mai un giudice: entrambi arriveranno a una «verità di carta», alla verità che le carte del processo e quelle della ricerca di archivio consentiranno. Alla fine, però, il giudice trasformerà la sua verità «di carta» in una pena da infliggere a uomini in carne e ossa; lo storico non si assumerà questa responsabilità, con la consapevolezza che altre ricerche e altri documenti potranno alterare o smentire del tutto la sua verità di carta.

Giovanni De Luna