Una sentenza che sembra ricalcare infauste impostazioni del passato
26 September 2004
Già nell’immediatezza della decisione, emanata il 17 giugno 2004 dalla Corte Suprema tedesca, che ha di fatto azzerato la precedente sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Engel dal tribunale di Amburgo, mi era stato chiesto di esprimere una valutazione al riguardo.
Elementari considerazioni di prudenza mi avevano peraltro indotto ad attendere la lettura completa della motivazione, anche se avevo immediatamente supposto che alla base di tale “capovolgimento” di rotta rispetto alla decisione dei giudici di Amburgo vi fosse una valutazione volta ad escludere che risultasse sufficientemente provata la sussistenza della situazione che nel sistema penale italiano darebbe vita alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 4 c.p. , e cioè «l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone».
Così come è avvenuto in alcuni processi celebrati in Italia a carico di criminali nazisti, il mancato riconoscimento di tale circostanza, o la dichiarazione di subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti, può infatti condurre alla prescrizione del reato. La successiva lettura della motivazione ha sostanzialmente confermato tale iniziale supposizione.
Nella realtà la pronuncia, pur formalmente inappuntabile in relazione all’humus culturale che sembra sorreggerla, evidenziato dalla ripetuta stigmatizzazione della barbarie caratterizzante le rappresaglie operate dalle forze nazifasciste presenti sul nostro territorio, appare sicuramente censurabile.
Le diciannove pagine di motivazione costituiscono in effetti una sovrastruttura che, nonostante tutti gli sforzi, non riesce a convincere in ordine alla soluzione adottata, soluzione che, sia detto per inciso, sembrava aleggiare come una sorta di inevitabile conclusione di questo “imbarazzante” processo, fin dalle sue prime battute.
Affermata a chiare lettere la responsabilità dell’imputato in ordine all’eccidio del Turchino e ribadita l’assoluta illiceità di tale strage, la Suprema Corte ha analizzato le modalità della fucilazione, per verificare se fosse corretto parlare di atrocità al riguardo, o comunque di una particolare efferatezza nell’esecuzione.
Si è riconosciuto che i martiri non poterono fruire di alcuna assistenza spirituale nelle fasi precedenti la loro morte, non essendo stata prevista la presenza di un sacerdote sul luogo della strage, e si è dovuto ammettere che gli ultimi momenti di vita dei morituri furono sicuramente tormentosi, in quanto essi vennero fatti salire, a piccoli gruppi, su una sorta di asse proteso su una fossa comune nella quale poi sarebbero stati ammucchiati tutti i cadaveri.
Ma, di fronte a questi dati inoppugnabili, la Corte tedesca, con una ragionamento avente un sapore vagamente farisaico, giunge e domandarsi se davvero vi potessero essere “alternative” rispetto a tali modalità dell’esecuzione e se fossero ipotizzabili al riguardo tecniche meno atroci. Si ammette che l’imputato abbia agito in maniera brutale, ma subito dopo si osserva che egli era comunque convinto di adempiere a precise direttive in tal senso.
Nell’ambito dell’intera motivazione emerge inoltre, alla stregua di leitmotiv, una considerazione che già aveva caratterizzato buona parte dei processi precedentemente celebrati in Europa nei confronti di questo genere di crimini; si sostiene infatti che, a distanza di tanti anni dalla verificazione dei fatti, appare ormai estremamente difficoltoso, se non impossibile, giungere ad un’esatta focalizzazione di quanto realmente avvenne.
Da un lato si afferma che solo un nuovo processo potrebbe permettere di fare chiarezza sul punto, ma d’altro canto, al fine di negare la fattibilità di una simile operazione, viene sottolineata l’età ormai avanzatissima dell’imputato, aggiungendosi inoltre, del tutto apoditticamente, che ormai, nell’assenza di testi, solo Engel potrebbe chiarire quanto effettivamente avvenne nel corso della fucilazione del Turchino. Questi passaggi argomentativi suscitano un certo disorientamento.
La Suprema Corte infatti non solo ha omesso ogni riferimento, tra l’altro, alle risultanze delle deposizioni testimoniali raccolte nel corso del processo celebrato ad Amburgo, incentrate proprio su tale punto, ma non ha neppure menzionato il fatto che una puntuale, inequivoca descrizione delle modalità dell’eccidio era contenuta negli atti processuali, in virtù dell’acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese, nell’immediato dopoguerra, da uno dei più stretti collaboratori di Engel durante la sua permanenza a Genova, e cioè dal Nicoletti.
Nel corso del processo a suo carico, originariamente conclusosi con la condanna a morte, non solo aveva indicato Engel come l’ideatore e l’organizzatore della strage, ma aveva delineato con dovizia di particolari la tempistica e le connotazioni del massacro.
Tale verbale, già utilizzato nel corso del processo svoltosi nei confronti di Engel innanzi al tribunale militare di Torino, era poi stato trasmesso all’autorità giudiziaria tedesca e ritualmente acquisito nel corso del processo di Amburgo.
A conclusione di questa breve analisi, mi sembra dunque lecito affermare, nell’ambito di un insopprimibile diritto di critica, che buona parte delle motivazioni volte a supportare la decisione adottata dai magistrati tedeschi appaiono non solo fragili, ma quasi del tutto inconsistenti.