Legge regionale
2 July 2008
Legge regionale n. 20 del 2 luglio 2008
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all’ articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 “Attività della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana”)
1. Dopo l’ articolo 2 della l.r. 7/1976 è inserito il seguente:
Art. 2-bis (Istituti storici della Resistenza del Piemonte e Archivio nazionale cinematografico della resistenza).
1. Sul territorio della Regione Piemonte operano gli istituti storici della Resistenza di cui all’ articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino) e l’Archivio nazionale cinematografico della resistenza.
2. Gli istituti storici della Resistenza, dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale e patrimoniale, svolgono le seguenti funzioni:
a) studio e raccolta di materiale documentario e bibliografico inerente la storia contemporanea, con specifico riferimento alle vicende del territorio;
b) svolgimento, nell’ambito delle sue molteplici attività, di un ruolo di formazione e di educazione etico-civile basato sui valori espressi dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana;
c) promozione di ricerche in campo storico, socio-antropologico ed economico;
d) adempimento di ogni altra funzione ad essi demandata dalle leggi regionali.
3. Gli Istituti di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara sono consorzi obbligatori tra le province, i comuni e le comunità montane territorialmente interessati, ai sensi dell’ articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
4. I soggetti pubblici, le associazioni e le fondazioni che perseguono obiettivi culturali e sociali compatibili con le attività di cui al comma 2 possono entrare a far parte dei consorzi obbligatori con le modalità stabilite negli statuti dei consorzi stessi.