Statuto

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Costituzione del Consorzio

1. Ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ( T.U.E.L.)approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risulta costituito il Consorzio per l”Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria, composto dagli Enti di cui all’art. 3, del presente Statuto.

2. Il Consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale.

3. La sede legale è in Alessandria. Per una migliore organizzazione e articolazione dell’attività sul territorio, possono comunque essere costituite sezioni di zona, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione e decisione dell’Assemblea.

4. L’Istituto fa parte dell’Istituto Nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia (I.N.S.M.L.I.)a mente della Legge n. 3 del 16.1.1967 ed è per questo riconosciuto dalla Legge regionale n. 28 del 28.4.1980.L’Istituto ha confermato la propria adesione all’I.N.S.M.I. a seguito assunzione della natura di associazione di diritto privato da parte del suddetto Organismo nazionale.

Art. 2 Compiti e finalità

1. Il Consorzio ha il compito di assicurare all’istituto i mezzi necessari allo svolgimento e allo sviluppo delle molteplici attività istituzionali e dei servizi pubblici prestati, che lo configurano come centro di ricerca e di servizio, di educazione etico-civile, ente intermedio tra società civile e istituzioni democratiche-periferiche.

2. In particolare l’Istituto orienta la propria attività verso i seguenti obiettivi:

a) raccogliere e ordinare il materiale documentario, bibliografico, le fonti orali e audiovisive della storia contemporanea inerenti al patrimonio ideale, culturale, politico e sociale della provincia di Alessandria;

b) promuoverne la conoscenza e lo studio attraverso la organizzazione e lo sviluppo della ricerca in campo storico, socio-antropologico, politico ed economico sia a livello locale, che regionale e nazionale;

c) assicurare la divulgazione dei risultati degli studi promossi attraverso i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei (pubblicazioni, anche periodiche; convegni; seminari; mostre; materiale audiovisivo ecc.);

d) fornire al pubblico studioso l’assistenza e i servizi culturali indispensabili alla promozione della ricerca nei settori archivistico e di biblioteca;

e) fornire mezzi e supporti per la formazione professionale dei giovani ricercatori e degli operatori dei servizi culturali di cui al comma d);

f) promuovere, in collaborazione con i Provveditorati agli studi e gli organismi scolastici deputati, l’attività didattica nel settore della storia contemporanea sia attraverso la predisposizione di specifici strumenti e supporti, sia attraverso l’organizzazione di incontri, ricerche, lezioni, corsi d’aggiornamento e formazione per insegnanti;

g) contribuire allo sviluppo dell’attività culturale e di ricerca della federazione degli Istituti storici della Resistenza sia in campo nazionale che regionale;

h) promuovere la collaborazione e l’integrazione dei servizi fra gli enti culturali presenti sul territorio di propria competenza.

3. L’Istituto ha competenza sull’intero territorio e ispira la propria attività ai valori e agli ideali di democrazia, partecipazione e libertà espressi dalla lotta di Liberazione e contenuti nella Costituzione repubblicana.

Art. 3 Enti consorziati

1. Sono enti promotori e fondatori del Consorzio: la Provincia di Alessandria e i Comuni di: Alessandria, Arquata Scrivia, Castellazzo Bormida, Casale Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Felizzano, Frassineto Po, Fubine, Mirabello Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Pecetto di Valenza, Pontecurone, Ponzone, Predosa, Quattordio, Serravalle Scrivia, Solero, Tagliolo Monferrato, Tortona, Valenza, la Comunità Montana Valli Borbera e Spinti, la Comunità Montana Alta Val Lemme, la Comunità Montana Alta Valle Orba-Erro-Bormida di Spigno.

2. Sono Enti aderenti : i Comuni di Basaluzzo, Belforte, Bosio Camagna Monferrato, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Castelletto d’Orba, Masio, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Rocca Grimalda, Silvano d’Orba, Tassarolo, Viguzzolo , Voltaggio, Unione dei Comuni di Molino dei Torti e di Alzano Scrivia; nonché gli Enti, singoli od associati, che saranno ammessi nel Consorzio successivamente alla approvazione del presente Statuto.

3. A sensi della normativa regionale vigente, i Comuni facenti parte di Comunità Montane possono aderire al Consorzio, per delega, attraverso la Comunità stessa. In tal caso, la Comunità Montana, che fa parte del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti, assorbe le quote di partecipazione assegnate ai Comuni aderenti.

4. Analogamente i Comuni facenti parte di forme associative entificate quali le Unioni di Comuni e le Comunità Collinari possono aderire al Consorzio tramite tali forme associative.

Art. 4 Nuove adesioni

1. L’ammissione di nuovi Comuni , Comunità Montane, Unioni di Comuni, Comunità Collinari è subordinata alla presentazione di una istanza comportante una dichiarazione di intenti connessi alla condivisione delle finalità statutarie del Consorzio, all’assunzione degli oneri finanziari di partecipazione ed alla favorevole deliberazione dell’Assemblea consortile . Successivamente avrà luogo la formale accettazione del presente Statuto da parte del nuovo Ente aderente nonché l’approvazione di una specifica convenzione ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L 267/2000 e s.m.i.

2. La nuova adesione ha decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo al fine di consentire l’eventuale accorpamento di nuove adesioni e di procedere all’adeguamento delle quote di partecipazione congiuntamente alla predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio successivo. Pertanto le istanze di nuove adesioni dovranno pervenire entro il 30 ottobre di ciascun anno.

3. Ogni ente consorziato sarà rappresentato in seno all’Assemblea dal rispettivo Sindaco o Presidente, o da un suo delegato, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’elezione a consigliere comunale, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione.

4. Secondo le modalità previste nel T.U.EL. 267/2000 e s.m.i., gli enti consorziati devono approvare a maggioranza assoluta dei componenti i rispettivi Consigli, il presente Statuto e la Convenzione che regola i rapporti finanziari e amministrativi tra gli enti stessi.

5. L’Assemblea Consortile procede annualmente con propria deliberazione alla ricognizione degli Enti aderenti nella sessione di approvazione del rendiconto della gestione . Le modifiche nella composizione dell’elenco degli Enti aderenti non comportano modifiche statutarie ma hanno effetti soltanto sul riparto delle quote di partecipazione al Consorzio . La deliberazione ricognitiva di cui al primo periodo del comma è trasmessa a tutti gli Enti associati per l’opportuna presa d’atto.

Art. 5 Rapporti con gli Enti fondatori ed aderenti – Durata del consorzio

1. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli enti fondatori ed aderenti All’uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli enti fondatori ed aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

2. La durata del consorzio è fissata in 25 (venticinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione della relativa Convenzione. Alla scadenza del termine come sopra fissato, la durata del consorzio è automaticamente prorogata per altri 25 (venticinque) anni e così di seguito, a meno che un anno prima di ogni scadenza uno o più enti associati non comunichino agli altri di voler rinunziare alla proroga tacita.

3. Le modalità di recesso e quant’altro concerne la modifica del negozio di fondazione, sono previste nella Convenzione.

Art. 6 Rapporti finanziari

1. Agli oneri di gestione e finanziamento dell’Istituto, il Consorzio provvede mediante:

a) le quote associative degli enti consorziati;

b) i contributi previsti dalle leggi regionali di finanziamento;

c) eventuali contributi di enti, associazioni , fondazioni bancarie e privati;

d) i proventi delle attività svolte, dei servizi prestati, di iniziative varie;

e) i proventi dei contratti di sponsorizzazione previsti dalla legge.

2. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l’obbligo del pareggio di bilancio.

3. I rapporti finanziari tra gli enti consorziati sono regolati da apposita convenzione. La Provincia e i Comuni partecipano con una quota proporzionale agli stessi abitanti rappresentati, indicati nell’ultimo censimento della popolazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. I Comuni con popolazione inferiore ai 2.500 (duemilacinquecento) abitanti partecipano con una quota che non potrà essere comunque inferiore alla cifra minima fissata dalla convenzione. I Comuni aderenti alle Comunità Montane, alle Comunità Collinari ed alle Unioni di Comuni associate possono partecipare anche singolarmente.

CAPO II – ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 7 Gli organi istituzionali

1. Sono organi del consorzio:

– l’Assemblea consortile;

– il Presidente dell’Assemblea;

– il Consiglio di amministrazione;

– il Presidente del Consiglio di amministrazione;

– il Direttore.

Art. 8 L’Assemblea

1. L’Assemblea è l’organo istituzionale del consorzio, diretta espressione degli enti esponenziali delle comunità locali nel cui seno gli enti associati mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresentati.

2. L’Assemblea ha autonomia funzionale ed organizzativa Ad essa spetta determinare gli indirizzi del consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l’attività dei vari organi.

Art. 9 Composizione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è composta dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato di ciascun Ente aderente al consorzio.

2. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell’Assemblea devono avvenire per iscritto.

3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l’Assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita della qualifica di Consigliere o Sindaco del comune (o Presidente della provincia o dell’ente );

4. Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione.

5.Il rappresentante dell’ente esercita, in Assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alla quota stessa di partecipazione come definita nell’apposita convenzione.

6. Le quote di partecipazione sono aggiornate, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea Consortile, in occasione dell’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente.

Art. 10 Funzionamento dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del consorzio che ne formula l’ordine del giorno.

2. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria tre volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, nonché per gli adempimenti di verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione di programmi e progetti. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza distintamente per la prima e per la seconda convocazione, quest’ultima da tenersi almeno 24 ore dopo, unitamente all’ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie, tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all’albo pretorio del consorzio e sul sito INTERNET dell’istituto. Presso la segreteria del consorzio devono essere depositati gli atti relativi all’ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell’Assemblea e dei Consiglieri degli enti aderenti al consorzio.

5. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone e che possano comunque inerire la sfera della riservatezza tutelata dalla specifica normativa in materia.

6. L’Assemblea è validamente costituita in adunanza di prima convocazione con l’intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al consorzio.

7. In caso di seduta deserta, l’organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno 2/5 delle quote rappresentative.

8. Il Presidente dovrà riunire l’Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il 20% delle quote sociali, iscrivendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti per l’esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, lo/gli interessati informa/no il Prefetto per l’adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Art. 11 Competenza dell’Assemblea

1. L’Assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari.

2. In particolare compete all’Assemblea:

a) l’approvazione e le modifiche dello Statuto Consortile;

b) la nomina del Presidente dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione , del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del suo Vice Presidente;

b) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri comunali previsti dalla legge e negli altri casi previsti del presente statuto;

c) l’approvazione degli indirizzi, dei programmi, del bilancio annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica e delle relative variazioni e del rendiconto della gestione;

d) l’approvazione degli atti relativi al patrimonio consortile per ciò che attiene acquisti, alienazioni, permute;

e) l’approvazione degli atti a contenuto “normativo” destinati ad operare all’interno del Consorzio(regolamenti) fatta salva l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

f) i criteri generali in materia di ‘ordinamento degli uffici e dei servizi;

g) l’approvazione della Convenzione regolante i rapporti ed i patti fra gli enti associati, nonché eventuali altre convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi, per l’estensione ovvero l’ottimizzazione dei servizi; ovvero la gestione associata di funzioni e servizi;

h) l’accettazione di nuove adesioni al consorzio e di eventuali recessi;

i) la determinazione della entità delle quote di partecipazione al Consorzio;

l) la nomina dell’ Organo di revisione economico-finanziario;

m) la deliberazione sull’ affidamento del servizio di tesoreria;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di eventuali rappresentanti del Consorzio presso enti ed istituzioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al T.U.E.L. e s.m.i.

3. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. , atti fondamentali.

Art. 12 Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell’Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l’istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

4. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell’Assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento.

5. Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 13 Presidente dell’Assemblea

1. Il Presidente dell’Assemblea è eletto dall’Assemblea consortile, nel suo seno, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto.

2. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dell’Assemblea più anziano di età.

Art. 14 Attribuzioni del Presidente dell’Assemblea

1. Il Presidente dell’Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta e convoca l’Assemblea. Stabilisce l’ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati;

b) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;

c) provvede, alla nomina del Consiglio di amministrazione qualora l’Assemblea stessa non vi abbia provveduto nei termini di tempo prescritti;

Art. 15 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione del consorzio è l’organo di indirizzo dell’attività gestionale e di amministrazione dell’ente, eletto dall’Assemblea consortile fuori dal proprio seno.

2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

3. Il Consiglio di amministrazione è eletto per il periodo di durata in carica dell’Assemblea, e si compone di un numero di Consiglieri non inferiore a sette e non superiore a nove, compreso il Presidente.

4. I componenti del Consiglio durano in carica fino all’insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell’organo.

Art. 16 Elezione – decadenza

1. L’elezione del Consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza , sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere.

2. La proposta contenente l’indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell’Assemblea nella segreteria del consorzio. Tale documento è corredato dai “curricula vitae” dei candidati a fini di verifica del possesso dei prescritti requisiti professionali.

3. Qualora l’Assemblea non provveda a tale nomina entro quarantacinque giorni dalla costituzione del consorzio o alla scadenza del mandato quinquennale, il Presidente dell’Assemblea, nei successivi quindici giorni, provvede alla nomina con proprio atto, che viene comunicato all’Assemblea nella prima adunanza successiva.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti ai Consiglieri comunali.

5. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti.

6. La decadenza è dichiarata dall’Assemblea su proposta del Presidente.

7. I A tale riguardo il Presidente, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del componente interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il componente ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenza, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine l’Assemblea esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dall’ interessato.

Art. 17 Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio d’amministrazione, sentito il Direttore, ha competenze esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea:

a) programmi e relazione previsionale e programmatica;

b) bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) rendiconto della gestione;

d) regolamenti interni e per la gestioni dei servizi;

2. Al Consiglio d’amministrazione altresì, compete:

a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e nella relazione previsionale e programmatica;

b) approvare la dotazione organica e le relative variazioni, nonché pianificare le assunzioni;

c) approvare il regolamento per l’ordinamento e il funzionamento degli uffici e dei servizi;

d) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;

e) approvare gli accordi decentrati sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari;

f) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazioni del controllo interno di gestione;

g) adottare, in via d’urgenza le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea a pena di decadenza, nei termini di legge;

h) la espressione di parere sulla nomina del Direttore, del Segretario e dei Responsabili di servizio;

i) la nomina del Comitato Scientifico e del suo coordinatore, nonché la nomina del direttore della rivista dell’istituto;

l) determinare la misura dell’indennità a favore dei propri componenti.

3. Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti non riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi, in particolare verifica il raggiungimento degli obiettivi e i risultati di gestione.

Art. 18 Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. L’attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente, ordinariamente, in base alle esigenze ovvero a richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore . In caso d’inerzia provvede il Presidente dell’ Assemblea.

4. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipa il Segretario con funzioni verbalizzanti ed interviene, con voto consultivo, il Direttore.

5. Alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l’organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l’attività d’indirizzo con quelle di governo e di amministrazione ed assicura l’unità delle attività del consorzio.

2. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l’amministrazione del consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell’Assemblea.

3. In particolare, il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale del consorzio e sta in giudizio con l’autorizzazione del Consiglio di amministrazione, come attore o convenuto.

b) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l’ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;

c) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all’attività del Consiglio;

d) sovraintende e coordina l’attività del Consiglio, stimolando l’attività dei singoli Consiglieri;

e) sovraintende e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull’andamento degli uffici e dei servizi;

f) nomina con propri decreti motivati , sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, il Segretario ed i Responsabili di servizio.

g) adotta, in caso di assoluta necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso, nella prima adunanza successiva;

h) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio;

Art. 20 Vice-Presidente

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, il quale è nominato dall’Assemblea contestualmente e con le stesse modalità di nomina del Presidente.

Art. 21 Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori del consorzio si applicano le norme vigenti in materia di prerogative e responsabilità previste per gli organi degli enti locali, per quanto compatibili.

2. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

CAPO III – ORGANI GESTIONALI STRUTTURE ED UFFICI

Art. 22 Principi e criteri generali

1. Il consorzio modella l’organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.

2. L’attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore e dai Responsabili di servizio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i responsabili di servizio sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

3. Il consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell’ente, secondo criteri di economicità nel rispetto delle norme contrattuali.

Art. 23 Struttura e organizzazione

1. L’organizzazione, volta a conseguire i fini istituzionali dell’ente, è articolata per settori di attività collegati funzionalmente al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati.

2. I principali settori di attività sono:

a) la ricerca;

b) i servizi;

c) la didattica;

d) la biblioteca.

3. Tali attività devono informarsi ai seguenti principi:

a) economicità, efficienza ed efficacia nel conseguimento degli obiettivi assegnati;

b) organizzazione del lavoro per programmi e per progetti;

c) individuazione delle responsabilità collegandola strettamente all’ambito di autonomia decisionale di ciascun soggetto;

d) flessibilità e interconnessione della struttura e del personale.

4. Le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sono determinate dal regolamento.

Art. 24 Personale

1. Il consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento, recluta il personale necessario allo svolgimento del servizio, nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa in materia di enti locali.

2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali, recepiti dal consorzio.

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate., ovvero di collaboratori esterni assunti nei modi e termini consentiti dalla legge.

Art. 25 Segretario del consorzio

1.Il Presidente del Consiglio di amministrazione nomina con proprio decreto motivato con riferimento al possesso della adeguata professionalità, sentito Consiglio di Amministrazione , il Segretario del consorzio.

2. Il Segretario, quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi; in particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione.

3. Il Segretario può essere scelto:

– fra i segretari comunali e provinciali iscritti nell’apposito Albo, previa autorizzazione della/e amministrazione/i da cui dipendono;

– fra i dirigenti pubblici, previa autorizzazione della/e Amministrazioni da cui dipendono;

– fra i Responsabili di servizio consortili, in possesso della necessaria professionalità.

Art. 26 Direttore

1. L’attività di gestione amministrativa dell’ente è esercitata dal Direttore in base agli indirizzi dell’Assemblea Consortile e in attuazione delle determinazioni del Consiglio di amministrazione e delle direttive del Presidente, con l’osservanza dei criteri dettati dallo statuto e dal regolamento.

2. Ad esso sono altresì affidate attribuzioni di carattere consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento.

3. Al Direttore compete l’adozione degli atti di gestione, anche a rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto agli altri organi del consorzio , ovvero ai Responsabili di servizio.

4. In particolare, competono al Direttore gli atti di:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base di direttive ricevute dall’Assemblea Consortile e dal Consiglio di amministrazione;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi del consorzio per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l’osservanza dei criteri e dei principi procedimentali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell’ente;

d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

e) verifica di tutta la fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di tutti gli atti e provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per l’esecuzione delle deliberazioni;

f) verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

h) intervento alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

5. Il regolamento, nel rispetto della legge, determina, i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.

6. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di amministrazione affida temporaneamente le sue funzioni ad uno dei responsabili di servizio.

Art. 27 Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di amministrazione., fatti salvi i casi in cui il Direttore sia già dipendente di altra pubblica amministrazione e sia stato debitamente autorizzato a prestare servizio a favore del consorzio.

2. Non possono essere nominati impiegati o Direttore del consorzio i Consiglieri degli enti locali associati.

3. Il Direttore ed il personale del consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

Art. 28 Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo propositivo, consultivo e di collaborazione del consorzio.

2. Per le sue funzioni si demanda ad apposito regolamento .

3. Il Comitato Scientifico è coordinato da un componente con funzioni di coordinatore, nominato dal Consiglio di amministrazione. In caso di mancata designazione o assenza del suddetto coordinatore le relative funzioni sono svolte dal Direttore del consorzio.

CAPO IV – GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA’

Art. 29 Criteri informatori della gestione

1. La gestione del consorzio deve garantire il pareggio del bilancio nell’ambito del conseguimento delle finalità statutarie.

2. Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.

4. Si applicano al consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità degli enti locali, in quanto compatibili. In particolare nell’applicazione di tale criterio di compatibilità in tutta la serie di istituti determinati dall’entità demografica dell’Ente, in considerazione delle finalità statutarie del consorzio e delle effettive disponibilità in termini di risorse finanziarie ed umane del Consorzio che lo assimilano ad un Comune di minime dimensioni demografiche, si recepiranno per analogia i parametri riferiti ai Comuni della fascia demografica minore.

Art. 30 Patrimonio

1. Il consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli enti locali, all’atto della istituzione, al proprio bilancio, ovvero da trasferimenti successivi.

2. I beni del consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 31 Capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione è costituito dai beni e dai fondi risultanti alla chiusura dell’ultimo esercizio, salvo l’obbligo del definitivo assestamento in base alle risultanze del rendiconto della gestione.

Art. 32 Programmazione

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nella relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento di programmazione generale, e nel bilancio pluriennale.

2. Gli schemi di relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale sono predisposti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore , ed approvati dall’Assemblea; Essi costituiscono allegati fondamentali del bilancio di previsione annuale.

3. L’Assemblea approva i documenti programmatici entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti dall’ordinamento degli Enti Locali per l’approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 33 Bilancio preventivo annuale e pluriennale

1. L’esercizio finanziario del consorzio coincide con l’anno solare.

2. Il bilancio di previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dello schema di bilancio tipo, viene adottato dal Consiglio di amministrazione, dopo aver acquisito il parere del l’Organo di revisione economico-finanziaria ed è approvato dall’Assemblea Consorziale entro il termine previsto dalla legge.

Art. 34 Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato entro i termini di regolamento dal Direttore al Consiglio di Amministrazione.

2. Il rendiconto viene adottato dal Consiglio di amministrazione entro i termini di regolamento e quindi sottoposto all’Organo di revisione per il parere di competenza.

3. Il rendiconto della gestione viene quindi presentato corredato del suddetto parere all’Assemblea Consortile, per l’approvazione da parte di quest’ultima entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

4. Il Consiglio di amministrazione, contestualmente al l’adozione del rendiconto, può proporre all’Assemblea Consortile la destinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione.

Art. 35 Convenzioni, concessioni e partecipazioni

1. Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali non aderenti e ad altri soggetti, la propria attività.

2. Al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi e funzioni il consorzio può stipulare convenzioni con altri enti locali, le quali possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni.

Art. 36 Servizio di tesoreria

1. Il consorzio ha un proprio tesoriere.

2. Il servizio di tesoreria viene affidato dall’Assemblea al tesoriere dell’ente che detiene la maggioranza delle quote di partecipazione.

3. Il rapporto è regolato da apposita convenzione il cui testo viene deliberato dall’Assemblea Consortile.

CAPO V – VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 37 Rimozione e sospensione

1. Il Presidente del consorzio ed i componenti dell’Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, nei casi e nelle forme previsti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Art. 38 Revoca

1. Il Consiglio di amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall’Assemblea Consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, nelle forme e con le modalità previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

2. Alla sostituzione del Consiglio di amministrazione o dei singoli componenti revocati, l’Assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta del Presidente dell’Assemblea.

Art. 39 Raccordo con gli enti

1. Il consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività pubblica in estratto sul proprio sito INTERNET tutte le deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente dell’Assemblea, il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Direttore hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 40 Diritto di accesso degli amministratori

1. I componenti dell’Assemblea, del Consiglio d’amministrazione, nonché i Consiglieri comunali e provinciali degli enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici dal consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all’espletamento del mandato.

2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall’apposito regolamento.

3. L’accesso agli atti verrà attuato prioritariamente per via informatica.

Art. 41 Organo di revisione economico-finanziario

1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta e scelto fra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili ,ovvero fra i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ovvero fra i soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri.

2. L’attività del revisore, nonché le norme di incompatibilità, ineleggibilità, revoca e decadenza sono disciplinate dall’apposito Titolo del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali.

3. Il revisore partecipa alle sedute dell’Assemblea di approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonchè di approvazione del rendiconto della gestione. Può partecipare alle altre sedute dell’Assemblea e, se invitato con l’invio dell’ordine del giorno, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 42 Controllo di gestione e revisione contabile

1. Il consorzio utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali e dei procedimenti produttivi al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/risultati.

CAPO VI – TRASPARENZA – ACCESSO – PARTECIPAZIONE

Art. 43 Trasparenza

1. Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, sulla base di quanto disposto dalla Legge n. 241/90 e s.m.i.

2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del consorzio e la loro pubblicizzazione.

3. Il consorzio per favorire, la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art. 44 Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi dell’ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l’affissione in apposito spazio destinato ad “albo delle pubblicazioni”, nelle sede del consorzio e contestualmente nell’analogo “albo pretorio” del Comune ove ha sede il consorzio.

2. L’albo del consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l’accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 45 Accesso e partecipazione

1. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all’articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell’ente, secondo le norme della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.

2. Il regolamento, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall’ente.

3. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

4. Allorché un provvedimento dell’ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

5. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

6. L’amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

CAPO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 Funzione normativa

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell’ente.

2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 47 Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applica . il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), se compatibile.

2. Non costituisce modifica statutaria l’aggiornamento annuale dell’elenco degli enti associati.