Regolamento della Biblioteca dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria
Art. 1 – Definizione e finalità
Nell’ambito dell’Istituto di Alessandria è istituita una biblioteca che:
– raccoglie, conserva e diffonde documenti (libri e materiale non librario) relativi alla storia contemporanea con particolare attenzione alla storia della Seconda guerra mondiale e alla realtà provinciale;
– assicura un servizio generalizzato di informazione, consultazione e prestito a tutti i cittadini italiani e ai cittadini stranieri legalmente domiciliati in Italia;
– contribuisce, attraverso iniziative di promozione culturale, a perseguire gli scopi definiti dallo Statuto dell’Istituto cui appartiene;
– aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)
– adotta ogni provvedimento, accordo o convenzione necessari al fine di diffondere e valorizzare il proprio patrimonio librario e documentario.
Art. 2 – Patrimonio
La biblioteca accresce il proprio patrimonio bibliografico e documentario attraverso acquisti, attivando procedure di scambio con enti e istituzioni nazionali e stranieri, o mediante acquisizione di fondi privati, fatta salva la facoltà di selezionare e scartare i documenti non attinenti agli interessi e alle finalità della biblioteca stessa. E’ facoltà del Bibliotecario indicare le procedure idonee attraverso le quali pervenire all’incremento del patrimonio.
La biblioteca conserva, integra e accresce le raccolte di pubblicazioni periodiche nazionali e straniere, con particolare attenzione all’ambito scientifico considerato (storia e società contemporanea).
Raccoglie altresì periodici che documentino la cronaca e la vita della provincia di Alessandria.
Art. 3 – Personale
Il direttore dell’Istituto svolge funzioni di coordinamento del Servizio Bibliotecario. Il Bibliotecario, coadiuvato dal personale della Biblioteca, è responsabile della gestione delle raccolte e dei servizi al pubblico.
Art. 4 – Orario al pubblico
La biblioteca garantisce un’apertura non inferiore alle 20 ore settimanali e la possibilità di usufruire dei servizi nell’arco dell’intero orario di apertura dell’Istituto, compatibilmente con le altre attività dell’Istituto stesso.
Art. 5 – Lettura e consultazione
La biblioteca assicura la presenza di spazi destinati alla lettura e alla consultazione dei documenti e garantisce un servizio di assistenza e di informazione bibliografica al pubblico.
Al fine di tutelare il proprio patrimonio, informa l’utenza sulle norme di consultazione e sul corretto utilizzo del materiale richiesto, in modo da evitare eventuali danni o smarrimenti del patrimonio stesso.
Il materiale manoscritto, raro o di pregio è dato solo in consultazione presso la sede della biblioteca. I manoscritti e i documenti rari o di pregio vengono dati in lettura uno per volta, salvo motivate esigenze di studio. Devono, inoltre, essere consultati con idonee cautele per assicurarne la salvaguardia. In ogni caso l’utente è tenuto a riconsegnare al bibliotecario il documento avuto in lettura ogni volta che si allontani dalla sala anche per breve tempo.
La visione e la consultazione del materiale raro o di pregio deve essere concessa previa autorizzazione del bibliotecario, il quale può negarne la concessione per motivate ragioni di salvaguardia e conservazione.
Il bibliotecario può escludere dall’accesso ai servizi della biblioteca, in via temporanea o definitiva, chi trasgredisce le norme del presente articolo.
Art. 6 – Prestito locale
Il prestito è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilità dei documenti a livello locale, nazionale ed internazionale. Si attua tramite:
a) prestito del documento originale, se non è escluso dal prestito;
b) prestito della riproduzione, se posseduta dalla biblioteca;
c) fornitura, in alternativa, di una riproduzione eseguita su richiesta ed a spese dell’utente, fatte salve le esigenze di tutela del documento e la normativa vigente sul diritto d’autore e sulla riproduzione dei documenti.
È previsto il servizio di prestito per gli utenti della biblioteca per un massimo di tre opere per volta e per una durata di trenta giorni.
L’utente si impegna a restituire l’opera nel medesimo stato di conservazione in cui si trovava al momento del prestito e si assume la completa responsabilità per eventuali danni o smarrimenti del documento richiesto. Per motivate ragioni di studio ed in assenza di altre richieste, il prestito può essere rinnovato fino a un massimo di due volte.
È escluso dal prestito il seguente materiale:
a) periodici, sia in fascicoli sia rilegati;
b) opere in consultazione;
c) opere in precario stato di conservazione;
ci) opere di difficile reperimento sul mercato;
d) tesi di laurea;
e) il materiale antecedente al 1950.
L’utente del servizio di prestito è tenuto a comunicare immediatamente eventuali cambi di residenza e/o di domicilio.
Il responsabile della biblioteca ha la facoltà di sollecitare in qualsiasi momento la restituzione immediata del materiale in prestito. Qualora il ritardo nella restituzione del volume concesso in prestito superi i 15 giorni, il bibliotecario ha facoltà di sospendere l’utente dal servizio di prestito per un numero di giorni eguale a quelli complessivi di ritardo.
All’utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in prestito è rivolto l’invito a provvedere al suo reintegro, alla sua sostituzione con altro esemplare della stessa edizione o con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza o al versamento di una somma da determinarsi dal bibliotecario, in ogni caso non inferiore al doppio del valore commerciale del documento stesso. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell’invito, ove non sussistano motivi ostativi indipendenti dalla volontà personale, l’utente inadempiente è escluso permanentemente dal servizio di prestito, fatte salve le ulteriori azioni in difesa degli interessi dell’Istituto previste dalle norme del Codice Civile.
Chi è stato escluso dal prestito può essere riammesso al servizio, sempre che abbia adempiuto le formalità precisate nel provvedimento che ha disposto l’esclusione.
Per mantenere un costante controllo sul materiale soggetto al prestito la biblioteca si avvale del software di gestione dei prestiti SBN-Informix, fornito dalla Regione Piemonte. Al momento della consegna del materiale all’utente il software stampa una scheda di prestito in triplice copia, nella quale sono indicati:
a) la data del prestito;
b) Cognome, nome e recapito telefonico dell’utente;
c) una breve descrizione del materiale dato in prestito corredata dall’indicazione della collocazione;
d) la data prevista per la restituzione del materiale;
Su almeno due copie della scheda vengono apposte, all’atto della consegna del materiale, le firme del bibliotecario e dell’utente.
Art. 7 – Prestito interbibliotecario
La biblioteca, in quanto aderente al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), attua il prestito interbibliotecario, nazionale ed internazionale, accettando i vantaggi e gli oneri della reciprocità ed impegnandosi a rispettare le norme che regolano il servizio.
La biblioteca ricevente è responsabile della buona conservazione e della tempestiva restituzione dei documenti ricevuti e deve richiedere il risarcimento all’utente in caso di loro danneggiamento o smarrimento.
Le biblioteche degli enti aderenti al Consorzio per l’Isral, nonché quelle degli Istituti per la Stori a della Resistenza facenti capo all’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione (Insmli), accedono gratuitamente al servizio di prestito interbibliotecario.
E’ facoltà del bibliotecario stabilire accordi specifici per la gestione del prestito interbibliotecario con singole biblioteche o sistemi bibliotecari.
Art. 8 – Schedatura e cataloghi
La biblioteca si impegna a catalogare il proprio patrimonio secondo le norme catalografiche in vigore e nel rispetto degli standard adottati dal Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) cui aderisce.
La biblioteca mette a disposizione degli utenti una postazione Internet prevalentemente per la consultazione del proprio catalogo dal sito dell’Istituto o direttamente sul sito Librinlinea (OPAC collettivo delle biblioteche Piemontesi).
Il catalogo topografico resta disponibile su supporto cartaceo.
La biblioteca può altresì approntare cataloghi speciali, come bibliografie ragionate tematiche, sulla base delle esigenze dell’utenza.
Art. 9 – Riproduzioni
La biblioteca fornisce all’utenza un servizio di riproduzione dei documenti facenti parte del proprio patrimonio.
La riproduzione avviene di norma tramite fotocopiatura, tranne nel caso di documenti in precario stato di conservazione, l’opportunità della cui fotocopiatura è decisa di volta in volta dal bibliotecario.
Nel caso la decisione sia negativa, il bibliotecario può optare per una riproduzione digitale del documento, avuto riguardo allo stato di conservazione e alla disponibilità del personale dell’Istituto.
Il servizio è fornito a pagamento, secondo il tariffario dell’Istituto.
Tariffario fotoriproduzioni
Stampe e fotocopie
A4 € 0,10 a facciata
A3 € 0,20 a facciata
Scansioni (.pdf)
€ 0,10 a pagina